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Il regime forfettario 2021: requisiti, limiti e vantaggi

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Il nuovo regime forfettario agevolato è un regime contabile semplificato dal punto di vista fiscale e contabile.

L’utile d’esercizio, determinato con percentuali a forfait, è assoggettato ad un’unica imposta, detta “sostitutiva”; l’imposta sostitutiva infatti è applicata in luogo delle 5 classiche imposte subite dalle imprese a regime ordinario, ovvero l’IRPEF, l’addizionale regionale all’IRPEF, l’addizionale comunale all’IRPEF, l’IRAP e l’IVA.

Il regime forfettario è in vigore dal 1° gennaio 2015 per effetto della legge 190/2014 e dal 2016 è diventato l’unico regime agevolato per l’abolizione del regime dei minimi, originariamente pensato per i giovani e quindi meno accessibile di quello forfettario per la richiesta, tra gli altri, di requisiti anagrafici.

Destinatari del regime

  1. Persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arti o professioni;
  2. Fatturato annuo inferiore a € 65’000,00;
  3. Spese annue per lavoratori dipendenti e collaboratori inferiori a € 20’000,00;
  4. Valore storico dei beni strumentali inferiore a € 20’000,00;
  5. Reddito ulteriore da lavoro dipendente o pensione inferiore a € 30’000,00.

Al regime possono accedere sia attività nuove, sia attività già avviate, purché rientrino, nell’ultimo anno di esercizio, nei limiti di fatturato e di spese suddetti.

Non esiste un limite temporale nell’utilizzo del regime forfettario.

Come calcolare l’imposta nel regime forfettario: tassazione

I contribuenti che aderiscono al regime forfettario devono dichiarare il loro reddito una volta all’anno in luogo della dichiarazione dei redditi di giugno.

Il calcolo delle imposte a loro carico è quindi semplificato: il valore contabilmente rilevante è il totale del fatturato (gli incassi); da questo valore si calcola l’utile forfettario sulla base di percentuali forfettarie differenziate in base al tipo di attività, ovvero al codice Ateco (scopri qui il tuo codice Ateco):

  • 40% per i commercianti al dettaglio (bar, ristoranti, alimentari, industrie alimentari, commercio ambulante di prodotti alimentari, abbigliamento, calzature);
  • 54% per i commercianti ambulanti di prodotti non alimentari;
  • 62% per gli intermediari del commercio (procacciatore d’affari);
  • 67% per gli artigiani (barbieri, parrucchieri, estetisti, quelle che non trovano altrove allocazione);
  • 78% per i professionisti (medici, avvocati, commercialisti, ingegneri).
  • 86% per attività immobiliari e di costruzione;

Il reddito così calcolato è al lordo dei contributi previdenziali obbligatori (INPS o cassa di appartenenza); per ottenere l’utile netto dovremo quindi sottrarre a questo reddito l’importo dei contributi previdenziali versati nell’anno di competenza.

L’utile forfettario ora ottenuto viene sottoposto all’imposta sostitutiva del 15%.

Le nuove attività possono usufruire di un ulteriore vantaggio fiscale, ossia di un’imposta sostitutiva del 5% per i primi 5 anni di attività.

Cosa succede se il fatturato supera il valore limite?

Se i requisiti quantitativi vengono superati, il contribuente forfettario diventa, a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo, un contribuente ordinario.

Viceversa, se un contribuente ordinario rilevasse un fatturato annuo inferiore a € 65’000,00, dal 1° gennaio dell’anno successivo potrà accedere al regime forfettario finché rientra nei requisiti richiesti dalla legge.

Fatturazione elettronica e forfettari

La fatturazione elettronica è solitamente prevista per esercizi economici non di piccole dimensioni, per tenere traccia delle operazioni soggette ad IVA. Il contribuente forfettario, che acquista ed emette fatture esenti dall’IVA è per legge escluso dall’obbligo di fatturazione elettronica.

Ciò è vero se la ditta individuale forfetaria è di “piccole dimensioni”. Il criterio oggettivo per definire la dimensione di un’impresa come “piccola” è l’incasso annuo (fatturato) inferiore a € 30’000,00.

Quindi, per i contribuenti forfettari che superano la soglia di incassi di € 30’000,00 vi è obbligo di fatturazione elettronica, sempre a partire dall’esercizio successivo al verificarsi dell’evento.

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